Il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi devono essere effettuati in conformità dell’attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
La normativa di riferimento in materia di ponteggi è il DLGS 81/2008, Capo II, Titolo IV che detta le indicazioni per il montaggio, l’uso, lo smontaggio dei ponteggi e la relativa documentazione da conservare.
PiMUS, il Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio
Ogni volta che in un cantiere si rende necessario il montaggio di un ponteggio, il datore di lavoro deve redigere il PiMUS, ovvero il documento tecnico-operativo che contiene il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Questo documento fornisce le indicazioni a coloro che devono utilizzare il ponteggio ed operano nel cantiere, affinché la loro sicurezza venga tutelata, ma anche la sicurezza degli altri lavoratori e degli abitanti dello stabile oggetto di ristrutturazione.
Il DLGS 81/2008 stabilisce chiaramente che deve essere redatto dal datore di lavoro un piano di montaggio, uso e smontaggio che tenga conto della complessità del ponteggio da realizzare e che contenga le condizioni di sicurezza da conseguire mediante l’adozione dei sistemi utilizzati nella specifica realizzazione.
Il PiMUS resta a disposizione dei lavoratori e del preposto addetto alla sorveglianza.
Manutenzione dei ponteggi, la normativa vigente
La normativa vigente, all’articolo 137 del DLGS 81/2008, prevede che il preposto effettui controlli sul ponteggio periodicamente oppure subito dopo un violento evento atmosferico.
In particolare devono essere controllati:
- l’efficienza degli ancoraggi;
- il corretto serraggio dei giunti;
- la verticalità dei montanti;
- la sostituzione degli elementi inefficienti o il loro eventuale rinforzo.
Libretto del ponteggio, cosa contiene?
Nel libretto del ponteggio è contenuta l’autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all’impiego del ponteggio stesso.
Il libretto contiene anche tutte le necessarie indicazioni da seguire per utilizzare in sicurezza il ponteggio.
Si compone delle seguenti informazioni:
- calcolo della portata in relazione alle diverse condizioni di utilizzo;
- prove di carico;
- istruzioni per il montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio;
- schemi tipo di ponteggio con le indicazioni di massimo carico, altezza dei ponteggi e larghezza delle impalcature quando non c’è l’obbligo del calcolo per singolo schema;
- istruzioni per i ponteggi metallici che superano i 20 metri di altezza o per le altre opere provvisionali in metallo oppure di notevole complessità.
L’autorizzazione ministeriale deve essere rinnovata ogni 10 anni affinché si possa valutarne l’efficienza e l’adeguatezza.
Ponteggio, dalla definizione alle varie tipologie
Un ponteggio è una struttura temporanea di servizio che non fa parte del fabbricato e che viene allestita ed utilizzata per effettuare la costruzione o la manutenzione di un’opera edilizia.
La presenza del ponteggio si rende necessaria quando si devono effettuare lavori in quota in modo da evitare possibili cadute dall’alto dei lavoratori o dei materiali da costruzione.
I ponteggi si classificano in base alle classi di carico ed agli elementi costruttivi.
I ponteggi classificati sulle classi di carico si dividono in:
- Ponteggi da costruzione
- Ponteggi da manutenzione
- Piazzole di carico
Ci sono poi altre 3 classi di carico definite dalla norma UNI EN 12811-1 2004.
I ponteggi definiti sulla base degli elementi costruttivi si dividono invece in:
- Ponteggi a tubi e giunti
- A montanti e traversi prefabbricati
- A telai prefabbricati
L’importanza della sicurezza e della formazione uso ponteggi
Sicurezza e formazione sono due aspetti fondamentali relativi all’uso, al montaggio e smontaggio ponteggi.
È fondamentale tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- i ponteggi devono essere progettati in modo sicuro ed adeguato per sostenere il carico previsto e fornire una piattaforma stabile per i lavoratori. È necessario rispettare le specifiche tecniche ed i criteri di progettazione stabiliti dalla normativa vigente.
- I lavoratori incaricati del montaggio, della trasformazione e dello smontaggio dei ponteggi devono essere adeguatamente formati e competenti. Devono conoscere le procedure corrette, le misure di sicurezza e l’uso degli strumenti appropriati.
- I ponteggi devono essere sottoposti ad ispezioni regolari per garantire la loro integrità strutturale ed il corretto funzionamento. Eventuali difetti o danni devono essere riparati tempestivamente. Anche la manutenzione periodica, come la pulizia e la lubrificazione delle parti mobili, è importante per garantire la sicurezza e l’efficienza del ponteggio.
- I ponteggi devono essere utilizzati solo per gli scopi previsti e nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore. È importante evitare sovraccarichi, l’uso di materiali non autorizzati per la costruzione del ponteggio ed altre pratiche che possano comprometterne la sicurezza.
- Devono essere adottate misure di sicurezza adeguate durante il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi. Fra queste, l’uso di attrezzature di protezione individuale (come caschi, imbracature, cinture di sicurezza) e l’implementazione di parapetti o reti di protezione per prevenire cadute accidentali dei lavoratori.
L’adeguata formazione per uso, montaggio e smontaggio ponteggi
Tutti coloro che in cantiere sono addetti al montaggio e allo smontaggio del pontile devono ricevere adeguata formazione, come stabilito dall’articolo 136 del DLGS 81/2008. In particolare, la normativa prevede che il datore di lavoro faccia montare, smontare o trasformare i ponteggi
- sotto la supervisione di un preposto;
- in conformità al PiMUS;
- a regola d’arte;
- da personale che ha ricevuto la formazione necessaria.
Lo stesso articolo 4 lettera C del decreto interministeriale 22 luglio 2014 afferma che “i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo di formazione […]; il Datore di Lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”.
La formazione del personale deve trattare i seguenti argomenti:
- comprensione del piano di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio;
- norme di sicurezza da adottare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- prevenzione del rischio di caduta dall’alto di persone o di oggetti;
- carico ammissibile;
- misure da adottare nel caso in cui le condizioni meteorologiche siano avverse;
- tutte le altre ed eventuali situazioni di rischio che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
Il DLGS 81/2008 nell’allegato XXI stabilisce in maniera specifica che il corso di formazione deve essere suddiviso in 3 moduli della durata complessiva di 28 ore, così suddivise:
- modulo aspetti giuridici e normativi (4 ore)
- modulo tecnico (10 ore)
- questionario a risposta multipla di verifica
- modulo pratico (14 ore)
- prova pratica finale
La formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi ha lo scopo di trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per il corretto montaggio, smontaggio ed eventuali trasformazioni dei ponteggi metallici al fine di scongiurare cadute dall’alto.
Al termine del corso viene rilasciato un patentino ponteggi la cui validità è di 4 anni, trascorsi i quali è necessario seguire un aggiornamento di almeno 4 ore.