Preposto sulla sicurezza, ruoli e competenze

Preposto sulla sicurezza, ruoli e competenze

Il preposto sulla sicurezza, secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, è colui che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d)

Nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il preposto è il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

 

La nomina del Preposto sulla sicurezza

Secondo la legge non è obbligatorio che il datore di lavoro incarichi o nomini formalmente il preposto per la sicurezza, né tantomeno è obbligatoria la sua presenza in ogni organizzazione e in ogni azienda.

Per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia, come il datore di lavoro, il preposto o il Dirigente, in materia di salute e sicurezza del lavoro, ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte. Si parla quindi di “preposto di fatto”, qualora un soggetto assuma tale ruolo, anche in assenza di una nomina formale.

Questa figura è prevista dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08 e nello specifico riporta che:

Il “preposto di fatto” è colui che, sebbene privo di investitura, eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale.

Il preposto di fatto assume così la medesima responsabilità del preposto cosiddetto “di diritto”, ovvero di colui al quale sia stato conferito formale incarico.

In un’azienda è fondamentale che vi sia una persona riconosciuta dagli altri lavoratori come un “capo”, il quale è di fatto un preposto.

La presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto formalmente designato, sebbene quest’ultimo, in realtà, potrebbe anche non svolgere le proprie mansioni.

 

Gli obblighi e le responsabilità del preposto

Lo status di preposto per la sicurezza non è necessariamente subordinato al rilascio di una nomina formale da parte del datore di lavoro. Prima la giurisprudenza, poi lo stesso legislatore hanno stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – cioè il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto -, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. (art. 299 D.Lgs. 81/2008).

Tra le varie figure previste per la sicurezza dei lavoratori, il preposto ha obblighi e responsabilità minori del Datore di lavoro e del Dirigente. Questa figura non deve occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive.

L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

 

La formazione obbligatoria per il preposto

Il preposto deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’art.37 del D.Lgs 81/2008.

Questa figura deve ricevere sia un’adeguata formazione e degli aggiornamenti periodici. Essa sarà aggiuntiva a quella obbligatoria.

I contenuti di questo percorso formativo, avente una durata di almeno 8 ore, comprendono i seguenti argomenti:

  • Soggetti principali del sistema di prevenzione, con relativi obblighi, compiti e responsabilità.
  • Relazioni tra soggetti del sistema di prevenzioni, siano interni o esterni.
  • Fattori di rischio: definizione ed individuazione.
  • Infortuni mancati ed incidenti
  • Tecniche di sensibilizzazione dei lavoratori e comunicative, soprattutto con neo-assunti, stranieri e somministrati.
  • Valutazione dei rischi aziendali, soprattutto facendo riferimento al preciso contesto in cui il preposto svolge la propria opera.
  • Individuazione di misure tecniche, procedurali ed organizzative di protezione e prevenzione.
  • Modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei lavoratori e della loro osservanza in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

La frequenza del corso per preposto è obbligatoria per legge. La mancata frequenza invece è passibile di sanzione.

 

 

 

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