Accordo Stato/Regioni 2012: formazione per attrezzature da lavoro

Il 22 Febbraio 2012 è stato firmato l’Accordo tra Stato e Regioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Cosa prescrive l’Accordo Stato/Regioni del 2012?

L’Accordo tra Stato/Regioni del 2012 prescrive che le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, “da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature” su cui si sofferma la presente normativa.

Le docenze “possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f)” e cioè le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature, organizzate per la formazione ed accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.

L’Accordo Stato/Regioni del 2012 – sottoscritto dalla Conferenza permanente di Stato, Regioni e Province Autonome in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 – è ufficialmente entrato in vigore il 12 Marzo 2013.

Stabilisce innanzitutto che l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio del relativo attestato, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Secondo il predetto Accordo, la formazione necessaria per l’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro è specifica e non è sostitutiva “della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008”. Quest’ultima, infatti, è generale e richiede un percorso formativo di 4 ore rispetto a quello di 4/8/12 ore previsto per la formazione specifica.

Cosa prevede il percorso formativo per le attrezzature da lavoro?

Il percorso formativo deve essere finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature che necessitano di abilitazione. È strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.

Ad essere privilegiate sono le metodologie di apprendimento innovative, ad esempio piattaforme e-Learning per corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali ed esigenze di vita personale degli alunni e dei docenti.

I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli riportati negli specifici allegati riguardanti le attrezzature (allegati dal III al X dell’accordo Stato/Regioni 22/02/12).

Il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

A quali soggetti è richiesta una specifica abilitazione all’uso delle attrezzature?

L’accordo stabilisce che tutti gli operatori,  compresi i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti, che fanno uso delle attrezzature devono essere in possesso di una specifica abilitazione.

L’operatore che utilizzerà una delle attrezzature dovrà essere in possesso della specifica abilitazione.

Con la Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell’11/03/2013, è stato chiarito che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22/02/2012.

La specifica abilitazione non è necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra queste attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per quali attrezzature da lavoro è richiesta una specifica abilitazione?

Le attrezzature di lavoro per le quali è imposto il conseguimento di una specifica abilitazione sono le seguenti:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Carrelli industriali semoventi
  • Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);
  • Pompa per calcestruzzo.

Validità ed aggiornamenti dell’attestato di abilitazione

L’abilitazione deve essere aggiornata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione.

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici (allegati dal III al X dell’accordo Stato/Regione del 22/02/2012).

La Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell’11/03/2013 ha precisato che “ai fini

dell’effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le tre ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”

Staff SA Sicurezza:
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