Coordinatore della Sicurezza
Disponiamo di tecnici abilitati a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione.
Informazioni sul Coordinatore della Sicurezza
Allo scopo di rendere possibile la pianificazione della sicurezza e quindi integrarla al progetto dell’opera, nonchè per garantire la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione durante l’esecuzione dei lavori, il D.Lgs. 81/08 prevede l’apporto di professionalità specifiche ed adeguatamente formate: il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione.
La nomina dei coordinatori è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese. I suoi compiti sono: -la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) – la predisposizione del Fascicolo della Manutenzione Inoltre, deve vigilare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. E’ praticamente il “Direttore della Sicurezza del cantiere”.
Quella del coordinatore della sicurezza è quindi una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili; è una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. SA Studio, garantisce appunto, l’assunzione di questo incarico fondamentale.
SERVIZI FORNITI CON LA NOMINA
La nomina dei coordinatori è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese.
I suoi compiti sono:
– La redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
– La predisposizione del Fascicolo della Manutenzione Inoltre, deve vigilare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
E’ praticamente il “Direttore della Sicurezza del cantiere”.
APPROFONDIMENTI SULLA FIGURA DEL COORDINATORE
Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D.lgs. 81/2008, ha l’obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente: il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione.
Il coordinatore della Sicurezza verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Con riferimento allo sviluppo dei lavori ed agli eventuali cambiamenti pervenuti in corso d’opera, tenendo conto i suggerimenti delle imprese esecutrici volti a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adattino, se necessario, i propri piani operativi di sicurezza.
Il Coordinatore della sicurezza organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dopo aver verificato in via preliminare i requisiti tecnico-professionali delle imprese affidatarie ed esecutrici.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro”.