Il Decreto Legislativo 81/08 tra i suoi obiettivi principali ha quello di estendere il numero delle persone coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, permettendo di controllare gli ambienti e le fasi di lavoro in maniera piùefficace. In questo sistema sono coinvolti tutti i soggetti presenti all’interno del luogo di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore, tutte queste figure devono ricevere una formazione adeguata in base al loro compito specifico.
Le figure previste dal D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro
è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque quel soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro è la figura principale dell’impresa ed ha l’obbligo di valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro, fornire DPI adeguati ai lavoratori, garantire l’adeguata formazione ai lavoratori, nominare il medico competente e molti altri obblighi (art. 18 D.Lgs. 81/08). E’ molto importante sottolineare che il datore di lavoro ha degli obblighi “non delegabili” che sono: “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28” e “la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 17 del D.Lgs. 81/08).
Il dirigente
è quella figura che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando le attività lavorative e vigilando su di esse. I dirigenti hanno gli stessi obblighi dei datori di lavori (esclusi quelli “non delegabili) che sono presenti nell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
è quella persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 ed è designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Queste capacità devono essere adeguate alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa.
L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
è quella persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 ed è designata quando ritenuta necessaria dal datore di lavoro come collaboratore del RSPP. L’articolo 31 ci dice infatti che gli RSPP e gli ASPP devono essere presenti in un numero sufficiente in base alle caratteristiche dell’impresa.
Il preposto
è quella figura che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa. Deve frequentare appositi corsi di formazione adeguati ai propri compiti all’interno dell’impresa (art. 19 del D.Lgs. 81/08).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
è quella persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Questa figura prevede le attribuzione dell’articolo 50 del D.Lgs 81/08, tra cui l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, è consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione e molte altre attribuzioni.
Il medico competente
è quel medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08 e che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato inoltre per effettuare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria si basa sulla visita: preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore e in occasione del cambio della mansione per verificare se il lavoratore è idoneo alla mansione che dovrà svolgere all’interno dell’attività lavorativa.
L’addetto al primo soccorso
è quel lavoratore incaricato dal datore di lavoro all’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. I requisiti dell’addetto al primo soccorso e la sua formazione adeguati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal “decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n.388.
L’addetto al servizio antincendio
è designato dal datore di lavoro per provvedere all’attività di prevenzione e di lotta antincendio all’interno dell’azienda. Il decreto ministeriale del 10 Marzo 1998, ci fornisce i contenuti minimi del corso di formazione in relazione al rischio dell’attività, con definizione della durata e criteri per definirne la categoria di rischio.
Il lavoratore
viene definito dal D.Lgs. 81/08 come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Anche i lavoratori hanno degli obblighi, infatti quest’ultimo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Gli obblighi del lavoratore sono presenti nell’articolo 20 del D.Lgs. 81/08.