Lavori in quota: dalla formazione alla normativa di riferimento
Per lavori in quota, come indicato dal Testo Unico sulla Sicurezza, si intendono tutte quelle mansioni che espongono il lavoratore al rischio di una caduta da un’altezza superiore ai due metri da un piano stabile.
Ne sono un esempio i lavori legati alla manutenzione delle facciate degli edifici, le attività di scavo o di gestione degli impianti.
La maggior parte delle attività in quota avviene in cantieri temporali e mobili. La percentuale di infortuni sul lavoro purtroppo è particolarmente alta. Per questo motivo è fondamentale che i datori di lavoro ed i lavoratori rispettino la normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro in quota.
L’importanza della formazione dei lavoratori in quota
Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di assicurarsi che ogni suo lavoratore segua degli appositi corsi di formazione per lavori in quota e che riceva uno specifico addestramento (D. Lgs 81/08, art. 33, comma 1 lettera d).
Questo tipo di corso consente al singolo lavoratore di raccogliere tutte le informazioni circa:
- la sicurezza durante le attività;
- la normativa in vigore;
- l’ uso di attrezzature e misure di protezione collettiva;
- la prevenzione di danni al lavoratore e soprattutto della caduta dall’alto.
I corsi per i lavori in quota svolgono un particolare addestramento per l’uso di DPI di terza categoria. Si tratta di dispositivi protezione individuale che si pongono sul capo, sul volto e sugli occhi.
La scelta di indossare o meno queste attrezzature è a discrezione del datore di lavoro ma anche della normativa vigente. In alcuni casi sono obbligatori, in altri sono facoltativi.
Normativa ed obblighi del datore di lavoro per i lavori in quota
La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina valutazione dei rischi e misure di prevenzione da attuare.
Nello specifico, l’art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli obblighi per il datore di lavoro. Quest’ultimo deve scegliere le attrezzature più idonee al fine di garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due macro-criteri:
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a:
- scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell’impiego;
- disporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;
- disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;
- individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;
- nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;
- effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
- garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.
I rischi associati ai lavori in quota
Quando si svolgono lavori in quota, l’operatore è esposto a rischi sia di caduta dall’alto o strettamente connessi ad essa e rischi connessi all’attività specifica:
- Rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall’alto.
- Rischio susseguente alla caduta derivante da oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”), arresto della caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo, sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione.
- Rischio connesso al DPI anticaduta derivante da una non perfetta adattabilità del DPI, intralcio alla libertà dei movimenti causato dal DPI stesso, inciampo su parti del DPI.
- Rischio innescante la caduta derivante da insufficiente aderenza delle calzature, insorgenza di vertigini, abbagliamento, scarsa visibilità, colpo di calore o di sole, rapido abbassamento della temperatura.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, deve essere predisposta una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore, rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o aiuto.
Nel caso si renda necessario l’uso di un sistema di arresto caduta, si deve prevedere, all’interno dell’unità di lavoro, la presenza di lavoratori aventi la capacità operativa di garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore sospeso al sistema di arresto caduta.
Nel caso in cui non sia possibile operare in maniera autonoma, deve essere attivata un’apposita procedura del soccorso pubblico in grado di garantire il soccorso in tempi tali da non procurare traumi o danni da sospensione inerte.