Infortunio sul posto di lavoro: come comportarsi?
L’attività lavorativa comporta il rischio di restare vittima di infortunio sul luogo di lavoro. Nonostante i progressi della scienza e l’adozione di misure di sicurezza sempre più rigide da parte delle imprese vi sono una serie di attività lavorative nelle quali si corre un rischio ineliminabile di infortuni.
L’infortunio sul posto di lavoro dal punto di vista giuridico
Dal punto di vista giuridico, si definisce infortunio sul posto di lavoro, un evento traumatico, che avviene per una causa violenta sul posto di lavoro o anche solo in occasione di lavoro e che comporta l’impossibilità per il lavoratore di prestare l’attività di lavoro per un numero di giorni superiore a tre.
Dalla definizione si evince che non tutti gli eventi dannosi che il lavoratore può subire nell’ambito lavorativo possono essere considerati infortuni.
Un infortunio sul lavoro per essere definito tale deve rispondere a tre requisiti:
- la causa violenta: l’infortunio sul lavoro, a differenza della malattia professionale, si produce in maniera repentina e non graduale nel tempo;
- l’occasione di lavoro: l’infortunio sul lavoro non richiede necessariamente che l’evento traumatico avvenga sul posto di lavoro ma è sufficiente che ci sia un nesso di occasionalità con la prestazione di lavoro. Per questo motivo è considerato infortunio sul lavoro anche l’infortunio in itinere che si verifica nel tragitto casa-lavoro;
- impossibilità temporanea al lavoro per più di tre giorni: se l’evento traumatico produce un’impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di giorni inferiore a tre non sussiste un infortunio sul lavoro.
Ad esempio, la caduta di un peso su un piede, la quale impone il riposo a casa per una settimana può essere definita infortunio sul lavoro.
Non può essere definito infortunio invece una malattia bronchiale sviluppata dal lavoratore negli anni.
Come agire in caso di infortunio sul luogo di lavoro?
Conseguentemente al verificarsi dell’infortunio, bisogna affrettarsi a ricevere le cure necessarie rivolgendosi al medico aziendale, qualora sia presente nel luogo di lavoro, al proprio medico curante o – nei casi più estremi – al pronto soccorso.
L’importanza dell’intervento medico oltre ad essere finalizzata a ricevere l’assistenza sanitaria più idonea al caso, è fondamentale per ottenere il certificato medico con il quale verranno attestati:
- la diagnosi;
- il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro.
La legge all’art. 52 del T.U. prevede che in seguito all’avvenuto infortunio anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a darne notizia al proprio datore di lavoro. Tale comunicazione deve essere immediata e tempestiva nell’interesse del lavoratore stesso, dato che non ottemperando a tale obbligo si perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.
La denuncia di infortunio sul luogo di lavoro
Il datore di lavoro a seconda dell’entità dell’infortunio e della prognosi dovrà effettuare:
- la sola comunicazione di infortunio, se l’evento ha cagionato una prognosi ed una conseguente impossibilità del lavoratore a svolgere la propria attività lavorativa per almeno un giorno (successivo a quello dell’infortunio) o prolungata fino a tre giorni. L’obbligo di comunicazione ( 18, co. 1, lett. r) ha solo finalità informative e statistiche per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) è vige ogni volta che si verifica un infortunio.
- la denuncia d’infortunio, quando la prognosi è superiore a 3 giorni (oltre a quello dell’evento). La denuncia a differenza della comunicazione si rende necessaria affinché operi la tutela assicurativa e sia indennizzato l’infortunio dall’INAIL.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta telematicamente dal datore di lavoro compilando l’apposito modulo facilmente reperibile sul sito dell’INAIL.
Qualora il datore di lavoro non rispetti questi obblighi di denuncia o comunicazione, il lavoratore può rivolgersi alla sede INAIL competente e provvedere all’incombenza, munito di copia del certificato medico inerente all’infortunio.
Le conseguenze di un infortunio sul lavoro
La legge prevede che i datori di lavoro debbano obbligatoriamente assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail.
Il principio su cui si fonda l’assicurazione Inail è di tipo assicurativo. Il datore di lavoro versa all’Inail i premi commisurati al grado di rischio delle lavorazioni effettuate in azienda. In cambio, in caso di infortunio o di malattia professionale, l’Inail eroga al lavoratore assicurato delle prestazioni economiche e sanitarie.
Al pari di ciò che accade con riferimento alle prestazioni previdenziali, anche le prestazioni economiche dell’Inail sono regolate dal principio di automaticità delle prestazioni. Ciò significa che la tutela economica offerta al lavoratore infortunato scatta anche quando il datore di lavoro non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi Inail. Ci sono, in realtà, una serie di casi in cui il principio di automaticità delle prestazioni non viene applicato.
L’infortunio sul lavoro produce due principali conseguenze per il lavoratore, quali:
- il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutte le giornate di prognosi indicate dal certificato medico di infortunio;
- il diritto ad ottenere, al ricorrere dei relativi presupposti, le prestazioni economiche e sanitarie erogate dall’Inail.
In particolare, l’Istituto eroga ai lavoratori infortunati un’indennità giornaliera sostitutiva della retribuzione per tutte le giornate di assenza determinate dall’infortunio a partire dal quarto giorno e fino alla completa guarigione.
Se l’infortunio ha determinato una lesione permanente all’integrità psicofisica del lavoratore (danno biologico), a seconda della percentuale di danno riscontrata, l’Inail eroga delle prestazioni economiche aggiuntive sotto forma di rendita o capitale.
Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro
Se l’infortunio si è verificato a causa della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a tutelare efficacemente la sicurezza dei lavoratori, il lavoratore infortunato può chiedere anche il risarcimento del danno al datore di lavoro.
La quota di danno di cui può essere chiesto il ristoro è il cosiddetto danno differenziale, ovvero la differenza tra il danno quantificato, che il lavoratore ha subìto a causa dell’infortunio e la quota di danno biologico già liquidata dall’Inail. Si tratta di una fattispecie di responsabilità contrattuale in quanto il datore di lavoro, per legge è gravato dal cosiddetto obbligo di sicurezza. E’ tenuto a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.