Il Documento di Valutazione Rischi, noto anche come DVR, è il documento che viene redatto in seguito alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. La valutazione dei rischi è un obbligo inderogabile del Datore di Lavoro, effettuato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e il Medico Competente nei casi previsti dall’art. 41 del D.lgs. 81/08.
Tempistiche e scadenze nella valutazione dei rischi
Come detto precedentemente, il DVR è un documento che viene stilato a conclusione della valutazione dei rischi, e deve essere redatto entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, come descritto al co. 3-bis, art. 28 del D.lgs. 81/08. Il tempo limite però, non si applica anche alla valutazione dei rischi, poiché lo stesso comma prevede che la valutazione deve essere effettuata “immediatamente” in caso di costituzione di nuova impresa. Il legislatore non ha stabilito una scadenza del DVR, ma l’art. 29 del D.lgs. 81/08 sancisce che la valutazione dei rischi deve essere rielaborata immediatamente nel caso di:
- modifiche di una certa rilevanza del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che possono aver apportato nei luoghi di lavoro ulteriori rischi rispetto a quelli già presenti e quindi già individuati e valutati;
- infortuni significativi sul lavoro;
- visite inerenti la sorveglianza sanitaria che fanno emergere la presenza di un rischio al quale il lavoratore è esposto che non è stato valutato, oppure che necessita di una valutazione più approfondita;
Nel caso in cui sia necessaria una rielaborazione del documento, questa deve avvenire entro trenta giorni tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. A seguito delle modifiche effettuate al documento, il Datore di Lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione protezione, ed avvertire con immediata comunicazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In ogni caso, non essendo riportata alcuna scadenza periodica del DVR, si consiglia comunque di stabilire una regola interna che indichi una periodicità con cui si controlla l’adeguatezza dei propri ambienti di lavoro, degli impianti e delle attrezzature.
I contenuti del DVR
Secondo l’Art. 28 del D.lgs. 81/08, il DVR deve essere munito di data certa oppure attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione dall’RSPP, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e dal Medico Competente, se nominato.
I contenuti che deve avere il DVR sono i seguenti:
- La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda, specificando nel documento i criteri utilizzati per la valutazione.
- Le misure di prevenzione e protezione da attuare e i dispositivi di protezione individuale da adottare a seguito della valutazione dei rischi.
- La programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- L’individuazione delle procedure per attuare le misure di prevenzione e protezione, e i ruoli che debbono provvedere all’applicabilità di tali misure. I soggetti che debbono provvedere all’attuazione delle misure devono essere in possesso di adeguate competenze e poteri.
- I nominativi dell’RSPP, dell’RLS o RLST e il Medico Competente, ove nominato.
- Le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza e un’adeguata formazione e addestramento.
Lo stesso articolo sancisce inoltre che il DVR può essere redatto secondo i metodi di scelta del datore di lavoro, a patto che rispetti i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la massima fruibilità del documento per tutte le figure coinvolte nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.