Il Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, impone al datore di lavoro di redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) completo di un’analisi di tutti i possibili rischi sul luogo di lavoro. In questo articolo vediamo cosa si intende per rischi trasversali e in che modo essi rientrano nella compilazione del DVR.
Cosa si intende per rischi trasversali?
I rischi trasversali sono complessi da individuare, in quanto il loro oggetto è costituito da una condizione sfuggente di disagio che si manifesta sul lungo periodo, conseguenza di una causa che va ricercata in una molteplicità di situazioni differenti ed ambigue.
I rischi trasversali organizzativi costituiscono una tipologia di rischio che difficilmente si concretizzerà in vere e proprie emergenze, ma in problemi per la salute a lungo termine dovuti a carenze strutturali e simili fattori trasversali dell’organizzazione di lavoro, da eliminare mediante apposite misure di prevenzione.
Si possono definire come quei rischi che si situano nel rapporto tra il lavoratore e l’organizzazione del proprio lavoro.
Ogni aspetto di questo rapporto che presenti eccessi o difetti, di quantità o qualità, può porre il lavoratore in una situazione di rischio trasversale o, appunto, organizzativo.
Da quali fattori possono derivare i rischi trasversali?
La classificazione dei rischi trasversali si trova in un documento del ‘94 dell’ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, uno degli organi oggi confluiti nell’INAIL) dedicato a norme e linee guida per la valutazione del rischio.
Tale documento distingue quattro tipologie di fattori da cui possono derivare rischi trasversali:
- Organizzazione del lavoro. Questa voce include tutte le attività svolte in condizioni particolarmente usuranti: lavori in continuo, sistema di turni gravoso, lavoro notturno, movimentazione manuale dei carichi (MMC), lavoro ai terminali (VDT). In questa categoria rientrano gli incarichi che gravano il lavoratore di un onere aggiuntivo, come la pianificazione ed il controllo degli aspetti riguardanti salute e sicurezza, la manutenzione degli impianti, il monitoraggio delle procedure di emergenza.
- Fattori psicologici. Una classe di fattori di rischio che, pur essendo stata spesso sottovalutata in passato, a causa della sua scarsa visibilità e della sua estensione nel tempo, è molto importante. Essa riguarda tutte le situazioni generatrici di stress correlato o sofferenza psichica, come la solitudine o la monotonia imposte dal proprio compito, la potenziale conflittualità con i colleghi di lavoro, l’impossibilità di contribuire ai processi decisionali.
- Fattori ergonomici. Comprendono tutte le cause ergonomiche in senso stretto (facilità di utilizzo degli strumenti, istruzioni adeguate all’uso, condizioni di sicurezza affidabili) ed anche quelle relative, in senso lato, all’ambiente ed alle condizioni di lavoro.
- Condizioni di lavoro difficili. Sono classificabili come “difficili” una molteplicità di condizioni lavorative: il lavoro in presenza di condizioni climatiche e di pressione logoranti, con animali, in acqua o in generale in situazioni in cui il lavoratore avverta la costante pressione del pericolo.
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.
Il riferimento normativo per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.
Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.
Chi è il Responsabile del DVR?
Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro, il quale non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi ad un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che sono implicate nella redazione del DVR:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
- Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.
Quali dati deve contenere il DVR?
La valutazione dei rischi deve contenere:
- anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
- descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate;
- identificazione delle mansioni;
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
- programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
- programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.
Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi?
Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei).
Va redatto:
- entro 90 giorni per una nuova attività;
- nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.
Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.
Il DVR deve essere rivisto ogni volta in cui avvengono significative modifiche per quanto riguarda:
- processo produttivo;
- organizzazione del lavoro;
- nuovi macchinari;
- nuove mansioni;
- scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato).
La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.
Cosa comporta la mancata o incompleta elaborazione del DVR?
La mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:
- ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
- sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
- modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.