DVR Documento di Valutazione Rischi
Realizziamo DVR Documenti di Valutazione Rischi su misura per la tua attività, i nostro documenti vengono realizzati consultando il Datore di Lavoro e ove presenti RSPP e Medico del Lavoro.
Richiedi subito un preventivo per un DVR su misura per la tua azienda, realizzato da tecnici specializzati in Sicurezza sul Lavoro e conforme ai requisiti di legge.
Il costo del Documento di Valutazione Rischi può variare sulla base della tipologia e complessità dell’azienda e sul numero di lavoratori impiegati, il prezzo base è di € 110,00 per attività semplici.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, noto anche come DVR, è il documento che viene redatto in seguito alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. La valutazione dei rischi è un obbligo inderogabile del Datore di Lavoro, effettuato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e il Medico Competente nei casi previsti dall’art. 41 del D.lgs. 81/08.
I Documenti di Valutazione dei Rischi DVR che offriamo, sono redatti da personale specializzato in sicurezza sul lavoro, un esperto garantirà una valutazione del rischio aziendale completa ed efficace, in grado di garantire un miglioramento dei livelli di sicurezza a prova di qualsiasi controllo da parte degli enti preposti. Per qualsiasi tipologia di attività, edilizia, industria, commercio, ecc. non esitare a chiedere informazioni. Effettuiamo valutazioni con procedure classiche e procedure standardizzate, richiedi subito un preventivo!
I contenuti del DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:
- Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L’indicazione dei nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Quali rischi valutare nel DVR
Le fonti di rischio vengono comprese in cinque categorie:
Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;
Rischi Ergonomici: riguardano l’adozione di posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;
Rischi Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E’ il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.
Rischi di Processo: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.
Rischi Organizzativi: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standard di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.
SA Sicurezza s.r.l. mette a disposizione il proprio personale esperto e qualificato che seguirà l’azienda in tutto il percorso della Valutazione dei Rischi, alla fine del quale elaborerà un DVR conforme ed esaustivo, tale da adempire a tutti i contenuti di cui sopra.
Approfondimenti sul DVR
Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ed il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, impongono a tutte le imprese una serie di obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni singola impresa ha, pertanto, l’obbligo di effettuare un’esaustiva valutazione dei rischi che possono comportare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori.Gli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l’obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il DVR Documento di Valutazione dei Rischi.
In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il DVR Documento di Valutazione dei Rischi può essere tenuto su supporto informatico e “deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e del Medico Competente, ove nominato.