DVR, Documento di valutazione dei rischi per aziende
In cosa consiste il documento di valutazione dei rischi?
Con questo documento viene valutato ogni singolo rischio correlato a tutte le attività svolte in azienda. Viene fornita una stima del rischio che si può verificare in caso di incidente, ovvero la probabilità che ciascun rischio possa tramutarsi in danno.Tale documento rappresenta, in sintesi, la mappatura dei rischi che si corrono in un’azienda.
Il Decreto Legislativo 81/08 prevede che nel documento vengano analizzate tutte le attività lavorative svolte dall’azienda.
Inoltre vengono indicati:
- con esattezza il pericolo correlato in ogni attività;
- i rischi per la salute cui va incontro il lavoratore quando esercita le sue mansioni;
- le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare per ridurre al minimo i rischi di incidenti sul lavoro;
- le misure necessarie per migliorare la sicurezza e l’igiene sul posto di lavoro;
- un piano di adeguamento e di miglioramento delle misure di prevenzione, con le relative tempistiche e il responsabile incaricato dell’attuazione.
Il contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi non è un file nel quale si riportano meramente l’anagrafica aziendale, le figure preposte al controllo e i pericoli connessi all’attività. Si tratta, piuttosto, di un’attività complessa, nella quale devono essere oggettivamente analizzati tutti i cicli produttivi dell’impresa, individuando tutti i pericoli che possono essere insiti in ciascuna fase produttiva e quantificandone i rischi.Non basta semplicemente citare nel documento i rischi: è necessario misurarli. Il documento deve fornire anche un crono-programma per migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro e dare utili indicazioni per fare in modo di minimizzare i rischi legati alla specifica attività che un’azienda svolge. Infine, deve contenere un piano di emergenza in cui sono indicate tutte quelle attività e quelle procedure da attivare in situazioni critiche.
I tempi per la compilazione e l’aggiornamento del DVR
La compilazione del documento di valutazione dei rischi è una delle prime urgenze cui deve pensare il datore di lavoro, una volta aperta la sua attività.La legge gli concede 90 giorni per la produzione del documento, che decorrono dal giorno di inizio dell’attività d’impresa. Di solito per la compilazione le aziende si fanno supportare da società di consulenza e professionisti aventi esperienza e competenze in materia. Essi provvedono a fornire la loro consulenza per una corretta redazione prima dell’inizio dell’attività. Attenzione: società terze e professionisti intervengono esclusivamente per supportare l’azienda nella compilazione, non si sostituiscono al datore di lavoro, in quanto è compito esclusivo di quest’ultimo redigere il DVR.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento non sono attività delegabili, come espressamente chiarito nell’articolo 28 del D.Lgs. 81/08.
Il documento di valutazione dei rischi non ha scadenza, quindi potrebbe rimanere valido e invariato per un numero indefinito di anni (teoricamente fino alla cessazione dell’azienda), anche se ne consiglia l’aggiornamento ogni 4 anni. Si deve provvedere all’aggiornamento del documento entro 30 giorni ogni volta che:
- accade un infortunio o un incidente
- ci sono delle mutate condizioni nel ciclo produttivo, ad esempio se sono stati acquistati nuovi macchinari o nuovi strumenti
- sono state apportate modifiche ai locali e agli ambienti ove si svolgono le attività lavorative, per cui si modificano anche i rischi ad essi connessi
- si creano nuove mansioni per le quali devono essere valutati i rischi connessi
- ogni qualvolta emerge una necessità particolare
Inoltre, il documento deve contenere le firme del medico competente, del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi standardizzato
I datori di lavoro possono utilizzare il documento di valutazione dei rischi standardizzato. Si tratta di un documento che si basa su un modello di riferimento approvato e recepito con Decreto interministeriale del 30/11/ 2012.Questo modello può essere utilizzato da aziende aventi fino a 50 dipendenti. Ma non devono essere aziende industriali e ad alto rischio, nelle quali i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, cancerogeni o che possono venire a contatto con amianto o con atmosfere esplosive.
Se l’azienda non effettua il documento di valutazione dei rischi nei tempi prestabiliti, le sanzioni sono pesanti. Il datore di lavoro è soggetto ad arresto (pena che vai da 3 a 6 mesi) oppure ad un’ammenda che va da € 2.500 a € 6.400.
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