Come diventare addetto al Primo Soccorso
L’addetto al primo soccorso in azienda è una figura molto importante perché è colui che ha il compito di intervenire tempestivamente ed in modo efficace in caso di infortunio o di incidente per evitare l’aggravarsi delle condizioni della persona coinvolta.
L’intervento dell’addetto al primo soccorso è talmente importante che non sono rari i casi in cui ha salvato la vita al soggetto, prestando le prime cure in attesa dell’arrivo del personale medico abilitato.
La figura dell’addetto al primo soccorso rientra nel piano di gestione delle emergenze all’interno dell’ambiente di lavoro.
Occorre prestare attenzione, però, a non confondere il primo soccorso con il pronto soccorso.
La differenza tra primo soccorso e pronto soccorso
Nel primo caso il soccorso viene prestato da una figura che ha conseguito un’abilitazione mediante corsi di formazione specifici, ma che non ha alcuna qualifica medica.
Nel secondo caso, invece, l’intervento è eseguito da personale medico-sanitario.
In sostanza, il compito dell’addetto al primo soccorso è solo quello di intervenire tempestivamente prestando un primo soccorso e le prime cure in attesa dell’arrivo del personale medico. Tale differenziazione è stata sottolineata anche dal Coordinamento tecnico delle Regioni con i primi indirizzi applicativi sul D.M 388 del 2003. La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 54 del D.Lgs 81/2008 che richiama il D.M. 388 del 2003.
Tutte le aziende devono avere almeno una figura che ricopra il ruolo di addetto al primo soccorso, anche le aziende con un solo dipendente o con un socio lavoratore, al fine di tutelare la sicurezza dei propri dipendenti.
L’ addetto al primo soccorso:
- deve saper riconoscere le condizioni psico-fisiche del soggetto coinvolto in un infortunio o che ha avuto un malore. Deve avere una conoscenza generale sui traumi nell’ambiente di lavoro;
- deve saper attuare interventi di primo soccorso in modo da portare le prime cure ed evitare che le condizioni del soggetto si aggravino;
- deve saper attuare tutte quelle procedure necessarie per supportare le funzioni vitali. Deve quindi adottare le manovre per mantenere le vie aeree sgombere, deve saper effettuare il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale;
- deve contattare i soccorritori e deve essere in grado di fornire loro tutte le informazioni sullo stato di salute del soggetto;
- deve conoscere le tecniche per riconoscere un’emergenza sanitaria.
L’addetto al primo soccorso è, quindi, il lavoratore designato che in azienda ha il compito di attuare tutti quegli interventi e quelle azioni che hanno il fine di preservare la vita dell’infortunato, pur non avendo una qualifica medica, in attesa che arrivi il personale medico-sanitario più qualificato.
La normativa non stabilisce quanti addetti al primo soccorso debbano essere presenti in azienda: è facoltà del datore di lavoro stabilirne il numero, tenendo conto della situazione oggettiva all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
I corsi per addetti al primo soccorso
In ogni azienda il datore di lavoro ha il compito di individuare quel dipendente che per capacità fisiche ed emotive possiede le qualità per ricoprire tale ruolo. Una volta individuato, in sincronia con il medico competente, qualora presente nell’azienda o nell’unità produttiva, il datore di lavoro avrà il dovere di formarlo adeguatamente con un corso specifico, in maniera che acquisisca le competenze necessarie per far fronte efficacemente ad un’emergenza sanitaria.
L’articolo 3 del D.M. 388 del 15 luglio 2003 stabilisce che il lavoratore preposto a ricoprire il ruolo di addetto al primo soccorso debba ricevere una formazione specifica sia teorica che pratica che lo mettano in grado di attuare le misure di primo intervento interno.
Per diventare addetto al primo soccorso, la figura individuata deve acquisire tramite il corso di formazione tutte le nozioni relative:
- ai rischi dell’attività lavorativa nell’azienda;
- a come si opera materialmente l’intervento in occasione di un’emergenza sanitaria;
- ai traumi e alle patologie relative al proprio luogo di lavoro. L’addetto al primo soccorso riceve anche basilari nozioni di anatomia e fisiologia relative all’apparato respiratorio e cardiovascolare;
- alle modalità di allertamento dei soccorsi e alla gestione dell’emergenza.
Nel corso di formazione si effettuano anche delle simulazioni che stimolano l’apprendimento ricreando delle situazioni tipo.
La durata dei corsi di formazione per addetti al primo soccorso
I corsi di formazione per addetti al primo soccorso non sono tutti uguali. La loro durata varia a seconda della classificazione dell’azienda e, quindi, del gruppo al quale l’azienda appartiene.
- Aziende del gruppo A: il corso di formazione ha la durata di 16 ore.
- Aziende del gruppo B: il corso di formazione ha la durata di 12 ore.
- Aziende del gruppo C: il corso di formazione ha la durata di 12 ore.
Una volta conseguita l’abilitazione ad addetto di primo soccorso, dovranno successivamente seguirsi opportuni corsi di aggiornamento della durata di:
- 6 ore ogni 3 anni per le aziende del gruppo A.
- 5 ore ogni 3 anni per le aziende del gruppo B.
- 4 ore ogni 3 anni per le aziende del gruppo C.
Come stabilisce espressamente la normativa vigente, il corso di formazione per addetti al primo soccorso deve essere svolto esclusivamente in presenza, escludendo quindi la possibilità di seguire da remoto le lezioni teoriche e pratiche. Questo vale sia per il conseguimento della prima abilitazione sia per i successivi corsi di aggiornamento.
La classificazione delle aziende tiene conto del numero di lavoratori, del livello di rischio e del comparto produttivo. In linea con questi princìpi, le aziende si suddividono in tre gruppi. Scopriamo quali sono e come vengono classificati.
Aziende del gruppo A
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende del settore estrattivo e minerario;
- aziende che eseguono lavori in sotterrane;
- aziende che producono esplosivi, munizioni e polveri da sparo;
- aziende tenute all’obbligo di notifica o dichiarazione, come da P.R. 175/1988 e D.LGS 334/1999;
- aziende agricole con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Aziende del gruppo B
- tutte le aziende che hanno più di 3 lavoratori e che non rientrano nel gruppo A.
Aziende del gruppo C
- tutte le aziende che hanno un numero di lavoratori inferiori a 3 e che non rientrano nel gruppo A.