Sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro

Sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro

La sorveglianza sanitaria è un elemento chiave della costruzione normativa riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso sistema di obblighi e responsabilità che coinvolge figure diverse, quali datore di lavoro, dirigente, medico competente. Vediamoli nel dettaglio.

Quali soggetti sono coinvolti nella sorveglianza sanitaria? 

Nell’articolo 2 del D.lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria viene definita come

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La realizzazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso Testo Unico, previa nomina del Medico Competente, costituisce uno degli obblighi a carico del Datore di lavoro e del Dirigente elencati all’articolo 18.

La sua rilevanza è testimoniata anche da quanto previsto negli articoli:

  • 29 comma 3, il quale dispone che l’attività di valutazione dei rischi e la relativa stesura del Documento di Valutazione dei Rischi debbano essere immediatamente aggiornate in caso di sussistenza di una serie di condizioni. Tra quest’ultime figura anche l’eventuale necessità ravvisata alla luce dei risultati della Sorveglianza Sanitaria;

 

  • articolo 35 comma 2 lettera b), il quale impone tra gli argomenti oggetto di Riunione periodica, l’andamento nell’ultimo anno degli infortuni, delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria.

La valutazione ed il monitoraggio clinico del lavoratore rappresentano dunque attività imprescindibili, profondamente radicate nel sistema di gestione della sicurezza ideato dal legislatore.

In particolare, costituiscono un’evidente espressione del passaggio dalla logica assistenzialista a quella prevenzionistica che ha caratterizzato l’evoluzione normativa in materia.

Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria è affidato, come anticipato al Medico Competente, un professionista in possesso di specifici titoli o requisiti, esplicitati nell’articolo 38 del Testo Unico. Nominato dal datore di lavoro che si occupa di valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertare il suo stato di salute.

Il medico si basa sui risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro per individuare:

  • tipologia di mansione
  • attività lavorative incluse nella mansione
  • rischi specifici per la salute relativi alla mansione

Utilizzando le informazioni sulla specificità del lavoro, il medico competente elabora il protocollo sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.

La legislazione propone delle linee guida per la prescrizione del protocollo sanitario che il medico, a propria discrezione, può decidere di modificare attraverso:

  • integrazione di ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici;
  • variazione della periodicità di visite e accertamenti.

Sorveglianza sanitaria: i compiti del medico competente 

La sorveglianza sanitaria obbligatoria ha l’obiettivo di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e di monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro.

I compiti del medico competente includono una parte di visite e colloqui col lavoratore ed una successiva compilazione della cartella clinica dedicata alla raccolta di tutti i dati da trasmettere annualmente all’INAIL.

Il piano di sorveglianza sanitaria comprende l’insieme delle visite mediche prescritte, in genere, annualmente, al fine di accertare o garantire l’idoneità alla mansione.

Le diverse visite disposte a seconda della situazione sono le seguenti:

  • visita medica preventiva, per stabilire l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e valutare l’idoneità o meno alla mansione specifica;

 

  • visita medica periodica, per controllare lo stato di salute del lavoratore e dare eventuale continuità di idoneità alla mansione specifica;

 

  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente la ritenga inerente ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;

 

  • visita medica per cambio mansione e verifica dell’idoneità alla nuova attività;

 

  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;

 

  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in seguito ad assenza oltre i 60 giorni continuativi per malattia o infortunio.

Una volta espletati gli accertamenti, per ogni lavoratore viene organizzata una cartella sanitaria e di rischio, che dovrà essere regolarmente aggiornata, con i seguenti dati:

  • condizioni psicofisiche del lavoratore;
  • risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti dal lavoratore;
  • eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione;
  • giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica.

Sorveglianza sanitaria: i casi in cui è obbligatoria 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute e sicurezza sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), nei seguenti casi:

  • rischio chimico;
  • rischio rumore e vibrazioni;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • agenti fisici pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
  • videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer;
  • lavoro notturno;
  • lavoro in alta quota;
  • lavoro in ambienti confinati;
  • lavoro su impianti ad alta tensione;
  • rischio agenti cancerogeni e mutageni;
  • rischio agenti biologici.

Per il mancato rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria sono previste pesanti sanzioni che, a seconda dei casi, possono prevedere multe da 1.000 a 5.000 euro ed arresto da due a quattro mesi.

Come previsto nell’articolo 41, l’attività di sorveglianza sanitaria non può essere svolta nei seguenti casi:

  • a rilevare stati di gravidanza;
  • a verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, salvo le visite di cui alle lettere a), b), d), e-bis) e e-ter), che possono essere finalizzate al riscontro di tali condizioni in specifici casi e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente;
  • ad accertare altri casi vietati dalla normativa vigente.