PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano di sicurezza e Coordinamento e nomina del Coordinatore della Sicurezza
Tecnici specializzati nel settore edili con abilitazione a svolgere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza e redazione del PSC
Informazioni sul PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC ( Da non confondere con il Piano operativo di sicurezza POS ) è un documento che deve essere redatto, su richiesta o incarico del committente, a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 91, che dovrà essere elaborato prima della richiesta di presentazione delle offerte per un appalto e, più precisamente, durante la progettazione dell’opera.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto ed è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel P.S.C. dovrà essere presente anche il programma dei lavori, per valutare in quali giorni è presente la fase di interferenza e tra quali attività.
Inoltre, per una maggiore comprensione del piano, questo deve essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove necessario, una tavola tecnica sugli scavi.
Quando deve essere elaborato il Piano di Sicurezza e Coordinamento:
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del Testo Unico D.Lgs. 81/08 (Misure Generali di Tutela). Il PSC, secondo l’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, deve contenere:
Contenuti minimi del PSC
a) Identificazione e descrizione dell'opera con:
- indirizzo del cantiere
- la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere
- una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
b) L'individuazione dei soggetti con i relativi compiti della sicurezza
- Responsabile dei Lavori;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- Nominativi Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici;
- Ragione sociale Imprese Esecutrici;
- Nominativi Lavoratori Autonomi.
c) Relazione riguardo l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in riferimento:
- all'area di cantiere;
- all'organizzazione del cantiere;
- alle lavorazioni.
e) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
f) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi.
h) L'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio di pronto soccorso e antincendio.
i) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.
l) La stima dei costi della sicurezza