Corso Antincendio da € 90,00
Corso antincendio e gestione delle emergenze con prove pratiche di spegnimento con estintori e idranti, conformi al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.
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Il Corso Antincendio è rivolto ai lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Durante il corso vengono effettuate delle simulazioni pratiche di spegnimento con estintori, naspi e idranti.
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Descrizione del Corso Antincendio
L’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Il Datore di Lavoro è obbligato a nominare, all’interno della propria azienda, almeno un addetto antincendio che copra l’intero orario del turno lavorativo ed a formarlo in funzione del livello di rischio incendio dell’attività.
Anche per quanto riguarda il rischio incendio, le attività si suddividono in tre livelli di rischio, ovvero rischio basso, medio ed elevato.
SA Sicurezza propone corsi di formazione per Addetti Antincendio:
Corso antincendio Attività di livello 1 – il corso ha una durata di 4 ore e viene svolto in aula con la presenza di docenti qualificati e sul campo prove per le esercitazioni pratiche di spegnimento.
Corso Antincendio Attività di livello 2 – il corso ha una durata di 8 ore e viene svolto in aula con la presenza di docenti qualificati e sul campo prove per le esercitazioni pratiche di spegnimento.
Corso Antincendio Attività di livello 3 – il corso ha una durata di 16 ore e viene svolto in aula con la presenza di docenti qualificati e sul campo prove per le esercitazioni pratiche di spegnimento.
Classificazione del livello di rischio delle attività.
Attività di livello 3
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Attività di livello 2
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività di livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme