Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è la figura che verifica l’attuazione del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) da parte dell’impresa e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Al fine di garantire la sicurezza sul lavoro è necessaria la presenza di alcune figure strategiche, come quella del CSE, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.
Qual è il ruolo del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva?
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si occupa di supervisionare e coordinare la realizzazione dell’opera, garantendo che il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) venga applicato correttamente.
Il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.
Il CSE, prima dell’inizio dei lavori, adatta ed aggiorna il cronoprogramma dei lavori a partire dalle indicazioni contenute nel PSC, coordinandosi con il Direttore dei lavori, con le imprese esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi.
Sulla base del cronoprogramma, il CSE definisce la calendarizzazione dei sopralluoghi, garantendo un’adeguata presenza per le attività di verifica e di controllo.
La definizione del Coordinatore sicurezza è contenuta nell’art. 89 lett. f del D.Lgs 81/08 come:
“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente oppure ancora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.
Quali sono i compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?
I compiti del CSE sono specificati dall’art. 92 del dlgs 81/08.
Durante la realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:
verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
controllare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
adeguare il PSC ed il fascicolo dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza rispetto alle prescrizioni del PSC;
proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. È necessario che il coordinatore in fase di esecuzione frequenti il cantiere periodicamente per rilevare eventuali lavorazioni pericolose.
Quali requisiti deve avere un Coordinatore della sicurezza?
Il Coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specificati dall’art. 98 del dlgs 81/08:
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Attestazione fornita da datori di lavoro o committenti che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, ad un corso specifico in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale (dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università).
Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza
I contenuti del corso di formazione sono definiti dall’allegato XIV del dlgs 81/08.
Il corso di formazione iniziale è di 120 ore suddivise in una parte teorica da 96 ore comprendente:
un modulo giuridico (da 28 ore);
un modulo tecnico( da 52 ore);
un modulo metodologico/organizzativo (da 16 ore)
Inoltre è prevista una parte pratica da 24 ore.
All’allegato XIV viene stabilito che, il Coordinatore, per mantenere l’abilitazione, deve frequentare corsi di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.