Rischio freddo sul lavoro: cosa deve fare l’azienda e come si tutelano i lavoratori
Quando si parla di rischi termici al lavoro, il pensiero va quasi sempre al caldo. Ogni estate arrivano ordinanze, protocolli e notizie di cronaca. Il freddo fa meno rumore, ma colpisce chi lavora in cantiere in pieno inverno, nei magazzini della logistica, nelle celle frigorifere, nei campi, sulle strade, nei mercati all’aperto. Per queste persone il freddo non è un fastidio stagionale: è una condizione di lavoro che incide sulla salute, sulla concentrazione e sulla probabilità di farsi male.
In questo articolo vediamo cosa dice la normativa, come si valuta il rischio, quali effetti può avere sull’organismo e quali misure concrete può adottare un’azienda.
Cos’è il rischio freddo sul lavoro
Si parla di rischio freddo, o stress da freddo, quando l’organismo perde calore più velocemente di quanto riesca a produrne e il lavoratore è costretto a un continuo sforzo di termoregolazione. Il corpo cerca di mantenere la temperatura interna intorno ai 37 °C: restringe i vasi sanguigni delle estremità, fa venire i brividi, sposta il sangue verso gli organi vitali. Funziona per un po’, poi presenta il conto.
La temperatura dell’aria è solo una parte del quadro. Contano anche il vento, che aumenta la sensazione di freddo (la cosiddetta temperatura percepita o wind chill), l’umidità, il contatto con superfici fredde o bagnate, l’intensità dello sforzo fisico e il tipo di abbigliamento. Dieci gradi in una giornata senza vento, con un lavoro di movimento, sono una cosa. Dieci gradi con raffiche e pioggia, stando fermi su un’impalcatura, sono un’altra.
Cosa dice la normativa
Il freddo non ha un capo dedicato nel D.Lgs. 81/2008, come invece accade per rumore, vibrazioni o radiazioni ottiche. Questo non significa che l’azienda possa ignorarlo. Il microclima rientra tra gli agenti fisici del Titolo VIII e il datore di lavoro, in base all’art. 181, deve valutare tutti i rischi derivanti da agenti fisici, comprese le condizioni termiche.
Per i luoghi di lavoro chiusi c’è poi l’Allegato IV, punto 1.9, che chiede una temperatura adeguata all’organismo umano durante il lavoro, tenendo conto dei metodi applicati e degli sforzi fisici richiesti, e valutando anche l’influenza di umidità e movimento dell’aria. A tutto questo si aggiunge l’obbligo generale dell’art. 28: il rischio freddo, quando è presente, entra nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le misure di prevenzione che ne derivano.
Un punto che sorprende molti: in Italia non esiste una soglia di temperatura fissata per legge sotto la quale il lavoro va sospeso, né tempi massimi di permanenza stabiliti dal decreto. Per i casi più severi, come le celle frigorifere, ci si appoggia alle norme tecniche e alle indicazioni degli organi di vigilanza. Proprio per questo la valutazione caso per caso pesa così tanto: nessuna tabella la sostituisce.
Chi è più esposto
I settori in cui il freddo entra più spesso nel DVR sono questi:
- edilizia e lavori stradali
- agricoltura, silvicoltura e pesca
- logistica, magazzini e trasporti
- industria alimentare e grande distribuzione, con celle frigorifere e banchi frigo
- manutenzione di reti ed impianti all’aperto
- servizi pubblici, raccolta rifiuti, guardianaggio, eventi e mercati
Esistono poi lavoratori che meritano una riflessione in più. L’art. 183 prevede una particolare attenzione per i lavoratori particolarmente sensibili ai rischi da agenti fisici: persone con patologie cardiovascolari o respiratorie, chi soffre di disturbi della circolazione periferica, lavoratori più anziani, lavoratrici in gravidanza. Lo stesso freddo può essere sopportabile per uno e rischioso per un altro.
Gli effetti del freddo sull’organismo
Gli effetti si distinguono in due famiglie. Quelli locali riguardano le parti del corpo più esposte: mani, piedi, naso, orecchie. Si va dal semplice intorpidimento ai congelamenti, in cui i tessuti si danneggiano davvero. Quelli generali riguardano l’intero organismo e il caso più serio è l’ipotermia, che si instaura quando la temperatura interna scende sotto i 35 °C. I primi segnali sono brividi intensi, difficoltà a coordinare i movimenti, confusione, parlare in modo strascicato. Con il progredire del raffreddamento i brividi possono sparire, e qui sta il pericolo: sembra un miglioramento, in realtà è un peggioramento.
Poi ci sono gli effetti meno visibili, che però spiegano molti infortuni. Con le mani fredde la manualità cala, la presa si fa incerta e gli utensili scivolano. L’attenzione si abbassa e i tempi di reazione si allungano. Il freddo irrigidisce muscoli e tendini e aumenta il rischio di strappi e distorsioni. Sull’asfalto o sulle scale ghiacciate le cadute diventano un’altra fonte di infortunio che il freddo porta con sé. Chi lavora con utensili vibranti, infine, ha un motivo in più per proteggere le mani, perché freddo e vibrazioni insieme peggiorano i disturbi circolatori.
Come si valuta il rischio freddo
La valutazione parte dall’osservazione del lavoro reale: dove si svolge l’attività, a quali temperature, per quanto tempo, con quale dispendio fisico, con quale esposizione al vento e all’umidità. Per gli ambienti freddi severi (indicativamente sotto i 10 °C) il riferimento tecnico è la norma UNI EN ISO 11079, che permette di stimare l’isolamento termico richiesto all’abbigliamento in base alle condizioni ambientali e al metabolismo. La UNI EN ISO 15743 è invece la guida per la valutazione e la gestione dei posti di lavoro al freddo.
Misurare la temperatura con un termometro non basta. Serve incrociare dati ambientali, durata dell’esposizione, tipo di mansione e caratteristiche dei lavoratori, e poi decidere quali misure adottare. Il medico competente, dove è prevista la sorveglianza sanitaria, ha un ruolo importante nel capire chi può lavorare al freddo e con quali cautele.
Le misure di prevenzione che funzionano
Le misure migliori sono quelle che agiscono sull’organizzazione prima ancora che sull’abbigliamento.
- Organizzare il lavoro. Programmare le attività più esposte nelle ore meno fredde, ridurre i tempi di permanenza continua, prevedere rotazioni tra mansioni al freddo e mansioni al caldo, evitare che il lavoratore resti fermo troppo a lungo in ambienti freddi. Nei lavori più duri servono pause regolari in un locale riscaldato, dove si possano togliere strati umidi e recuperare calore.
- Intervenire sull’ambiente. Dove si può, riparare dal vento con barriere o teloni, riscaldare le aree di sosta, mettere a disposizione bevande calde, tenere sgomberati dal ghiaccio camminamenti e piazzali.
- Scegliere bene i DPI e l’abbigliamento. Qui l’errore tipico è pensare che basti un giaccone pesante. Funziona meglio il sistema a strati: uno strato a contatto con la pelle che allontani il sudore, uno intermedio che trattenga il calore, uno esterno che protegga da vento e pioggia. Il sudore che resta addosso raffredda più del freddo stesso. Per gli indumenti contro il freddo esiste la norma UNI EN 342, per i guanti la UNI EN 511. Contano anche le calzature isolanti e antiscivolo e la protezione di testa e collo. I DPI vanno scelti in base alla valutazione dei rischi, forniti dal datore di lavoro e accompagnati dalle istruzioni su come usarli.
- Informare e formare. Un lavoratore che riconosce i primi segnali di ipotermia o congelamento, e sa cosa fare per sé e per un collega, è la miglior protezione quando la valutazione sulla carta non basta più.
Il ruolo della formazione
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, e il rischio freddo ne fa parte quando presente nelle mansioni svolte. Formare significa spiegare cosa succede al corpo, come vestirsi, quando fermarsi, come riconoscere un malore e a chi rivolgersi. Anche preposti, dirigenti e RSPP hanno un compito preciso: individuare le situazioni critiche, far rispettare le procedure e aggiornare la valutazione quando cambiano le condizioni di lavoro.
Se nella tua azienda c’è anche solo una squadra che lavora all’aperto d’inverno o in ambienti refrigerati, il rischio freddo merita un posto nel DVR e un momento dedicato nella formazione. SA Sicurezza, ente di formazione con sede a Monterotondo (RM), accreditato presso la Regione Lazio e certificato ISO 9001, propone corsi di sicurezza sul lavoro per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP datori di lavoro, addetti antincendio e primo soccorso, in linea con il D.Lgs. 81/2008 e con l’Accordo Stato-Regioni. I percorsi sono pensati per essere chiari e pratici, anche per chi non ha un background tecnico.
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Domande Frequenti
No, la normativa italiana non fissa una soglia di temperatura valida per tutti i casi. Il datore di lavoro deve valutare il rischio in base all’ambiente, alla mansione, alla durata dell’esposizione e alle condizioni dei lavoratori, e adottare le misure che ne derivano. Se la valutazione mostra un rischio per la salute, le attività vanno riorganizzate o sospese.
Sì, quando è presente. Il microclima rientra tra gli agenti fisici che il datore di lavoro deve valutare, e il DVR deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate.
Quando l’abbigliamento è un DPI individuato dalla valutazione dei rischi, la fornitura spetta al datore di lavoro. Gli indumenti devono essere adatti alle condizioni reali di lavoro, per esempio conformi alla UNI EN 342 per il freddo, e il lavoratore deve essere informato sul corretto utilizzo.
I segnali iniziali sono brividi forti, pelle fredda e pallida, mani poco coordinate, stanchezza, confusione e difficoltà a parlare. Se i brividi si fermano ma la persona è sempre più confusa o sonnolenta, la situazione è peggiorata. In questi casi si chiama il 112, si porta la persona in un luogo riparato, si tolgono gli indumenti bagnati e la si copre con coperte asciutte.
Il D.Lgs. 81/2008 non stabilisce limiti specifici di permanenza in cella. Si applicano gli obblighi generali di valutazione del rischio e ci si appoggia alle norme tecniche, come la UNI EN ISO 15743, per definire tempi di permanenza, pause e abbigliamento. Va prestata particolare attenzione ai lavoratori più sensibili.
Sì. Mani intorpidite, muscoli rigidi, attenzione ridotta e superfici ghiacciate fanno crescere la probabilità di cadute, tagli e distorsioni, anche in chi non ha alcun sintomo da freddo in senso stretto.
La formazione sui rischi della mansione è un obbligo del datore di lavoro. Se il freddo è presente nelle attività svolte, va trattato nei contenuti formativi insieme agli altri rischi specifici.
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